Per ogni unità immobiliare che viene venduta, locata, o ristrutturata (caldaia, cambio impianto termico, muri esterni, infissi, etc.) è obbligo di legge munirsi dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
BEE Controls S.r.l. è abilitata dal 2006 ad effettuare le Certificazioni Energetiche, con la grande professionalità e prezzi concorrenziali su tutto il territorio nazionale. I nostri Collaboratori sono Ingegneri iscritti all’Albo dei Certificatori energetici della Regione Lombardia e all’Ordine degli Ingegneri di Bergamo e Lecce. Seguiranno con attenzione e professionalità i vostri casi.
Cosa é l’Attestato di Prestazione Energetica e a cosa serve
La Certificazione Energetica, o attestato di prestazione energetica, è una dichiarazione che attesta il consumo degli edifici. Questo tipo di certificazione viene rilasciata da un Certificatore Energetico accreditato da organismi riconosciuti a livello nazionale.
L’APE è un documento (durata di 10 anni) che dice quanta energia serve per riscaldare ambienti e acqua, il raffrescamento, la ventilazione e l’illuminazione. La Prestazione energetica è legata al valore economico dell’immobile. L’Attestato influenza il prezzo dello stabile e la qualità dello stesso.
La Certificazione Energetica serve inoltre per conoscere meglio il proprio immobile, e come migliorarlo. Attraverso una analisi energetica si possono scoprire le cause di eccessivi consumi energetici.
Il consumo energetico è misurato in kWh/mq anno.
La APE è utile per:
- Rogito: L’APE è obbligatorio averla per tutti gli atti notarili di compravendita di ogni singolo immobile e per atti di locazione.
- Detrazioni fiscali: Nei casi in cui sia necessario per avere accesso alle detrazioni fiscali. Per i regolamenti e per sapere se è il vostro caso consultare il seguente link: http://efficienzaenergetica2.casaccia.enea.it/?page_id=94
Secondo la normativa vigente, in particolare nel D.M. 26/06/2015 e nel DM in conformità alla direttiva europea, l’APE va realizzato dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione. Dal Gennaio 2012 negli annunci immobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica (valore in kWh/mq anno).
Con la Legge 90/2013 è stato ulteriormente chiarito quando è obbligatorio redigere l’Attestato, approfondisci su questa pagina: quando fare l’attestato energetico.
29/06/2016 – Entrano in vigore le nuove norme UNI/TS 11300 relative alle prestazioni energetiche degli edifici e UNI 10349 sui dati climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici.
I consistenti cambiamenti delle normative in pochi anni, hanno creato confusione per quanto riguarda i soggetti e le situazioni in cui bisogna far redigere una Certificazione Energetica.
Casi in cui serve la certificazione energetica
- Compravendita di un immobile: trasferimenti a titolo oneroso come rogito o permuta
- Donazione inteso come trasferimenti a titolo gratuito
- Affitto edifici o singole unità immobiliari
- Annuncio di vendita o affitto di unità abitative
- Nuovi edifici
- Ristrutturazione (pareti esterne o installazione impianti)
- Edifici usati da pubbliche amministrazioni
- Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici
Casi in cui non serve la certificazione energetica
I casi in cui non serve avere una Attestato di prestazione energetica si trovano nell’art.3 comma 3 del D.Lgs. 192/2005 e anche dall’appendice A del DM 26/06/2015
- Gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
- Edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
- I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
- Gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
- Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
- I ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
- I fabbricati in costruzione “al rustico” o nello stato di “scheletro strutturale” purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
Sanzioni
Per le ipotesi di violazione della normativa in materia di dotazione e consegna della certificazione energetica l’articolo 15 del D.lgs. 192/2005 prevede sistema sanzionatorio a carico del soggetto:
- Professionista abilitato che non rispetta i criteri di redazione (da 700 a 4200 euro);
- Costruttore o proprietario che non rispetta l’obbligo a seguito di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante (da 3000 a 18000 euro);
- Proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di vendita (da 3000 a 18000 euro);
- Proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di nuovo contratto di locazione (da 300 a 1800 euro);
- Offerta di vendita/locazione senza indicazione dei parametri energetici (si applica anche agli agenti immobiliari) (da 500 a 3000 euro).
Non sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione dell’obbligo di APE per gli atti di trasferimento a titolo gratuito. La mancata allegazione dell’APE deriva sanzioni amministrative.