Per ogni unità immobiliare che viene venduta, locata, o ristrutturata (caldaia, cambio impianto termico, muri esterni, infissi, etc.) è obbligo di legge munirsi dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

BEE Controls S.r.l. è abilitata dal 2006 ad effettuare le Certificazioni Energetiche, con la grande professionalità e prezzi concorrenziali su tutto il territorio nazionale. I nostri Collaboratori sono Ingegneri iscritti all’Albo dei Certificatori energetici della Regione Lombardia e all’Ordine degli Ingegneri di Bergamo e Lecce. Seguiranno con attenzione e professionalità i vostri casi.

Cosa é l’Attestato di Prestazione Energetica e a cosa serve

La Certificazione Energetica, o attestato di prestazione energetica, è una dichiarazione che attesta il consumo degli edifici. Questo tipo di certificazione viene rilasciata da un Certificatore Energetico accreditato da organismi riconosciuti a livello nazionale.

L’APE è un documento (durata di 10 anni) che dice quanta energia serve per riscaldare ambienti e acqua, il raffrescamento, la ventilazione e l’illuminazione. La Prestazione energetica è legata al valore economico dell’immobile. L’Attestato influenza il prezzo dello stabile e la qualità dello stesso.

La Certificazione Energetica serve inoltre per conoscere meglio il proprio immobile, e come migliorarlo. Attraverso una analisi energetica si possono scoprire le cause di eccessivi consumi energetici.

Il consumo energetico è misurato in kWh/mq anno.

La APE è utile per:

  • Rogito: L’APE è obbligatorio averla per tutti gli atti notarili di compravendita di ogni singolo immobile e per atti di locazione.
  • Detrazioni fiscali: Nei casi in cui sia necessario per avere accesso alle detrazioni fiscali. Per i regolamenti e per sapere se è il vostro caso consultare il seguente link: http://efficienzaenergetica2.casaccia.enea.it/?page_id=94

Secondo la normativa vigente, in particolare nel D.M. 26/06/2015 e nel DM in conformità alla direttiva europea, l’APE va realizzato dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione. Dal Gennaio 2012 negli annunci immobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica (valore in kWh/mq anno).

Con la Legge 90/2013 è stato ulteriormente chiarito quando è obbligatorio redigere l’Attestato, approfondisci su questa pagina: quando fare l’attestato energetico.

29/06/2016 – Entrano in vigore le nuove norme UNI/TS 11300 relative alle prestazioni energetiche degli edifici e UNI 10349 sui dati climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici.

I consistenti cambiamenti delle normative in pochi anni, hanno creato confusione per quanto riguarda i soggetti e le situazioni in cui bisogna far redigere una Certificazione Energetica.

Casi in cui serve la certificazione energetica

  1. Compravendita di un immobile: trasferimenti a titolo oneroso come rogito o permuta
  2. Donazione inteso come trasferimenti a titolo gratuito
  3. Affitto edifici o singole unità immobiliari
  4. Annuncio di vendita o affitto di unità abitative
  5. Nuovi edifici
  6. Ristrutturazione (pareti esterne o installazione impianti)
  7. Edifici usati da pubbliche amministrazioni
  8. Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici

Casi in cui non serve la certificazione energetica

I casi in cui non serve avere una Attestato di prestazione energetica si trovano nell’art.3 comma 3 del D.Lgs. 192/2005 e anche dall’appendice A del DM 26/06/2015

  1. Gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
  2. Edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
  3. I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
  4. Gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
  5. Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  6. I ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  7. I fabbricati in costruzione “al rustico” o nello stato di “scheletro strutturale” purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile

Sanzioni

Per le ipotesi di violazione della normativa in materia di dotazione e consegna della certificazione energetica l’articolo 15 del D.lgs. 192/2005 prevede sistema sanzionatorio a carico del soggetto:

  • Professionista abilitato che non rispetta i criteri di redazione (da 700 a 4200 euro);
  • Costruttore o proprietario che non rispetta l’obbligo a seguito di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante (da 3000 a 18000 euro);
  • Proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di vendita (da 3000 a 18000 euro);
  • Proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di nuovo contratto di locazione (da 300 a 1800 euro);
  • Offerta di vendita/locazione senza indicazione dei parametri energetici (si applica anche agli agenti immobiliari) (da 500 a 3000 euro).

Non sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione dell’obbligo di APE per gli atti di trasferimento a titolo gratuito. La mancata allegazione dell’APE deriva sanzioni amministrative.